IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Varianti urbanistiche 1. Le varianti urbanistiche necessarie alla realizzazione delle strutture di vendita di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426 sono ammesse in ogni tempo ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, lett. d), della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, e successive modificazioni, e sono approvate ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della stessa legge, qualora la struttura progettata sia preventivamente riconosciuta rispondente a tutti i requisiti obbligatori e opzionali, richiesti dalle "Direttive regionali per la programmazione delle grandi strutture di vendita: indicazioni per i piani commerciali e norme di urbanistica commerciale", emanate dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26, in attuazione dell'articolo 30 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375. 2. L'accertamento di cui al primo comma e' fatto dalla Giunta regionale, che delibera entro sessanta giorni dalla richiesta del Comune, sentito il parere della Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426. 3. Le varianti sono redatte in conformita' alle direttive indicate nel primo comma.